Superbonus 110% per gli ascensori
L’incentivo si suddivide in due tipologie di interventi cosiddetti “trainanti”: l’Ecobonus e il Sismabonus
Come introdotto anche nel cosiddetto “Decreto Semplificazioni” (Decreto Legge 31 maggio 2021, 77 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021) una volta deciso almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può scegliere di effettuare anche i cosiddetti interventi “trainati”, come l’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici).
Quali requisiti deve rispettare l’ascensore per rientrare nel Superbonus 110%?
Gli ascensori, i montacarichi e le piattaforme elevatrici, per rientrare nel Superbonus 110%, devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche :
- – Cabina: dimensioni minime m 1,20 P x m 0,80 L;
- – Luce netta minima porta: m 0,75 (sul lato corto);
- – Spazio minimo anteriormente alla porta della cabina: m 1,40 x m 1,40
- – Porte di cabina e di piano con apertura automatica;
- – Stazionamento cabina al piano: a porte chiuse
- – Arresto al piano: con auto-livellamento con tolleranza massima +/-2cm
- – Bottoniere interne ed esterne: posizionate ad un’altezza massima compresa tra m 1,10 e m 1,40 con numerazione in rilievo e in Braille;
- – Sistema di comunicazione bi-direzionale in cabina e luce di emergenza
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n 19 dell’8 luglio 2020 e ribadita nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05839 del 29 aprile 2021, i requisiti anagrafici o di disabilità non sono più vincolanti per ottenere l’agevolazione fiscale.
05.07.2021