Legge n° 13 del 1989: Abbattimento barriere architettoniche
Introduzione
La Legge n. 13 del 1989 rappresenta un passo fondamentale per l’inclusione e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità in Italia. Questa normativa si è proposta di promuovere l’accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici, cercando di rimuovere gli ostacoli fisici che limitano la libertà di movimento. In questo articolo, esploreremo gli aspetti principali della legge, le sue implicazioni e l’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
Obiettivi di legge
La legge ha come obiettivo principale quello di:
– rimuovere le barriere architettoniche al fine di garantire l’accessibilità e la fruibilità full da parte di persone con disabilità;
– promuovere il diritto alla mobilità e all’accesso ai servizi pubblici e privati.
Definizione delle barriere architettoniche
La legge ha come obiettivo principale quello di:
– rimuovere le barriere architettoniche al fine di garantire l’accessibilità e la fruibilità full da parte di persone con disabilità;
– promuovere il diritto alla mobilità e all’accesso ai servizi pubblici e privati.
REQUISITI FONDAMENTALI PER L'ASCENSORE
A) NEGLI EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE, NON RESIDENZIALI, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50×1,50 m.
B) NEGLI EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE, RESIDENZIALI, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
– porta con luce netta minima 0,80 m sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di m 1,50X1,50;
C) NEGLI EDIFICI ESISTENTI, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche:
– cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
– piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40×1,40 m.
Comandi e segnaletica
ACCESSIBILITA’ DEI COMANDI: i pulsanti di chiamata e di selezione all’interno dell’ascensore devono essere posti a un’altezza accessibile da seduti (normalmente tra 0,90 m e 1,20 m dal pavimento) e devono essere facilmente identificabili.
DESIGN E PULSANTI: i pulsanti devono essere di dimensioni adeguate e dotati di simboli chiari, visibili e leggibili, oltre a segnali tattili per il riconoscimento delle diverse funzioni.
INFORMAZIONI VISIVE E TATTILI: devono essere presenti indicazioni chiare e comprensibili, sia visive che in Braille, per facilitare l’orientamento degli utenti con disabilità visive.
Sistemi di emergenza e sicurezza
SISTEMI DI EMERGENZA: gli ascensori devono essere dotati di un sistema di comunicazione (telefono o interfono) per segnalare situazioni di emergenza e poter richiedere aiuto.
ILLUMINAZIONE: la cabina deve essere dotata di un’illuminazione sufficiente a garantire la sicurezza degli utenti.
Conclusioni
La Legge n. 13 del 1989 rappresenta un fondamentale strumento legislativo per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la promozione dell’inclusione sociale. Solo attraverso l’applicazione rigorosa di queste disposizioni e con l’impegno di tutti i soggetti coinvolti sarà possibile realizzare un ambiente urbano accessibile e inclusivo per tutti.
18.09.2023